Giovanni Tommaso - Indefinitive Atmosphere (RCA 1969) Giovanni Tommaso with The Healthy Food Band - s/t (RCA 1970) Tullio De Piscopo - Revolt Group Vol. 2 (1977) Terry Plumeri - He Who Lives In Many Places (1975) Count's Rock Band - Count's Rock Band (1969) Steve Marcus - The Lord's Prayer (1970)
-
"Peloma Bokiou -Πελόμα Μποκιού-Same-1972 Greece":
A short-lived underground band that released only one album in 1972 and
three singles (1970-71). Their ...
:::Another Earth:::
-
This out-of-print LP (one of several from the Prestige and Milestone
catalog that are long overdue to be reissued on CD) was one of the finest
of altois...
Danish Drive : 2 Versions
-
2 killer versions of the track Danish Drive written by Mads Vinding. The
first is lifted from the Strata east album by John Gordon, Erotic Suite.
The seco...
Jef Gilson (RIP) - Europamerica
-
It's just a (regrettable) coincidence, but my very first post exactly three
years ago was an album by David Young, a rather unknown...
MMC presents : "The First Frames" on MMC 1986
-
MMC 011/CD
01. Introduction / Do You See / Seven Bridges - Ian Lynn
02. Juna The Last - R.M.S.
03. Life On The Farm - 20th C. Farm
04. Horses Of Steam - H...
Mongo Santamaria – Hey! Let’s Party (1967)
-
A funky effort by the legendary percussionist. Includes Billy Capers, Marty
Sheller and Hubert Laws. Originally picked it up from Never Enough Rhodes
wonde...
MIX : "Higher Soul"
-
Simon666 : "Higher Soul" - Warmup #5 Skid Row radio mix by Simon666
This is a mix I made for a friend's radio show a few weeks back - some new
soul, so...
Miles Davis: Isle of Wight 1970 - Repost
-
Miles Davis passed away 20 years ago today, so some kind of tribute is in
order. Here's mine.
Upturn every jazz stone after the 1940s and chances are that...
Los Aggrotones - Moods (2011)
-
A banda argentina *Los Aggrotones* está lançando seu primeiro CD pela
gravadora Una Isla Club Records. Diferente dos outros EPs, agora a banda
conta com ...
Another great loss: Eugene McDaniels, RIP
-
I guess when you get to a certain age you start to watch all your cultural
idols pass away. Sadly, I must report the passing of another great
songwriter, ...
gone
-
that's it. this formal goodbye is meant for thanking some people
bacoso and reza, who were the main inspiration for starting this blog
el goog
simon666
kato...
Il filesharing, o meglio l'uploading di opere del'ingegno protette da copyright è interessato direttamente dall'art. 171-ter comma 2 lett. a-bis), introdotto dalla legge Urbani, con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire per chiunque:
"a-bis) in violazione dell'art. 16, per trarne profitto, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa."
La formulazione è chiara: essa colpisce solo l'attività di chi immette opere protette dal diritto d'autore per trarne profitto. Non colpisce lo scambio o la condivisione, che ne sono escluse, in virtù del noto principio della tassatività della fattispecie penale. Quindi solo l'uploader che voglia trarne profitto potrà essere incriminato.
L'art. 171 - ter sanziona con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 2.500 a 15.000 euro chiunque non per scopo personale ma per trarne profitto (utilità economica) duplica, riproduce opere o parti di esse senza autorizzazione, le vende, ovvero le immette - sempre per fine di profitto - in una rete di comunicazione telematica (nel caso del p2p la reclusione sale da 1 a 4 anni).
Da quanto sopra si evince con chiarezza come il P2P quale noi lo intendiamo - cioè gratuita condivisione di files musicali - non è penalmente illecito.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - SENTENZA 9 gennaio 2007, n. 149
Il download è vietato solo se realizzato a scopo di lucro e non di profitto.
Non appare dubbio che le differenti espressioni adoperate dal legislatore nella diversa formulazione degli articoli 171bis e ter abbiano esplicato la funzione di modificare la soglia di punibilità del medesimo fatto, ampliandola allorché è stata utilizzata l’espressione “a scopo di profitto” e restringendola allorché il fatto è stato previsto come reato solo se commesso a “fini di lucro” (cfr. Sezione terza, 33303/01, Ashour ed altri, rv 219683). Con tale ultima espressione, infatti, deve intendersi un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell’autore del fatto, che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di altro genere; né l’incremento patrimoniale può identificarsi con il mero risparmio di spesa derivante dall’uso di copie non autorizzate di programmi o altre opere dell’ingegno, al di fuori dello svolgimento di un’attività economica da parte dell’autore del fatto, anche se di diversa natura, che connoti l’abuso, come nel caso esaminato dalla pronuncia citata in precedenza.
0 commenti:
Posta un commento